Art. 3.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di collegamento fra liste e candidati e di formazione delle coalizioni).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, ai sensi di quanto stabilito

 

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dall'articolo 2 della presente legge, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo comma dell'articolo 14 è inserito il seguente:

      «Qualora due o più partiti o gruppi politici intendano presentare in una o più circoscrizioni liste collegate alle medesime candidature nei collegi uninominali, essi devono depositare congiuntamente il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere tali candidature. I partiti e i gruppi politici che presentano congiuntamente contrassegni per le candidature uninominali si intendono formare una coalizione. Ciascun partito o gruppo politico non può fare parte di più di una coalizione»;

          b) al quarto comma dell'articolo 14, le parole: «Ai fini di cui al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui al quarto comma»;

          c) il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, deve indicare, quale contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome nella scheda elettorale, il contrassegno o i contrassegni depositati dalla coalizione di partiti o gruppi politici ai sensi del secondo comma dell'articolo 14»;

          d) dopo il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 è inserito il seguente: «L'Ufficio centrale circoscrizionale procede altresì al collegamento d'ufficio qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano fra quelli depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo 14; in tale caso il collegamento è effettuato con tutte le liste presentate nella circoscrizione dai partiti facenti parte della coalizione che ha depositato il contrassegno per la candidatura nel collegio uninominale».

 

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